Disabilità e Lavoro

Disabilità e lavoro

Disabilità e lavoro

I soggetti disabili devono affrontare numerose difficoltà per accedere al mercato del lavoro. Le difficoltà si concretano non solo nelle menomazioni, ma anche nella mancanza di considerazione delle loro esigenze. L’Unione Europea  ha stabilito delle misure per facilitare l’inserimento dei portatori di handicap nel lavoro. Alcuni studi evidenziano che le pubbliche amministrazioni assorbono la maggior parte dei lavatori disabili.

Secondo gli ultimi orientamenti giuridici nazionali, il soggetto disabile deve essere su un piano di parità con gli altri lavoratori e avere possibilità di scegliere liberamente un impiego, in un luogo di lavoro accessibile. La giurisprudenza ha seguito un orientamento rivolto al collocamento mirato dei soggetti disabili per permettere dignità e indipendenza del lavoratore disabile. Allo stesso tempo ha tenuto conto delle esigenze di produttività dell’azienda e della necessità di assunzione di una figura, in funzione delle esigenze dell’azienda.

Ciò comporta la visione del soggetto disabile come risorsa aziendale e non soggetto beneficiante di una funzione assistenziale.  In questo modo sono rispettate le competenze della persona disabile ed è dimostrata l’utilità della sua attività lavorativa. Il collocamento mirato comporta da parte del datore di lavoro la richiesta di una figura professionale e da parte del soggetto disabile l’offerta della sua attività lavorativa, in base alle sue capacità. Nel caso in cui il lavoratore disabile non abbia le competenze necessarie per ricoprire il ruolo richiesto, il datore di lavoro può decidere di non procedere all’assunzione.

C’è la possibilità di assumere un soggetto disabile con qualifiche simili, previo tirocinio. In base a sentenze della Corte di Cassazione, il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni di salute del lavoratore disabile e quindi deve offrire un impiego compatibile a tali disabilità.

Allo stesso tempo non ha l’obbligo di apportare modifiche all’organizzazione dell’azienda che possono comportare costi. Il posto di lavoro per cui è stato assunto il lavoratore con disabilità non deve essere creato appositamente, magari sottraendo alcuni compiti non gravosi ad altri dipendenti dell’azienda. L’azienda non ha obblighi di assunzione nel caso in cui l’assunzione del soggetto disabile possa comportare un pregiudizio allo stesso lavoratore, ai suoi colleghi o alla sicurezza dell’azienda.

La legge 68 del 1999 fornisce la definizione delle persone con disabilità che possono avere accesso al collocamento mirato. I soggetti disabili hanno invalidità per servizio dalla 8° alla 1° categoria oppure sono ipovedenti o ciechi civili o sordomuti, hanno un’invalidità civile superiore al 45% o invalidità del lavoro superiore al 33%.